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Chiarimento

  • Il sottoscritto ---------------------------------------------------, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell’omonima impresa, con sede a ------------------------------------------------: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: 1. delegato (non dipendente dell’impresa). 2. persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa). 3. delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) . 

    Domanda del: 17/12/2019 aggiornata il 17/12/2019
  • Il disciplinare di gara al punto 5 recita testualmente: " il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato  CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori."

    Le prime due ipotesi prospettate dal richiedente (delegato o procuratore per atto notarile, entrambi non dipendenti) non rientrano tra le ipotesi ammesse. Secondo quanto previsto dalla Determinazione ANAC n.4 del 10.10.2012 (Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara): " Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese – per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Si ritiene pertanto corretta la corrispondente identica formulazione riportata nel presente disciplinare di gara e non ammissibili le prime due (1. e 2. del quesito) ipotesi prospettate da codesta Impresa.

    Per quanto concerne l’ipotesi 3 (delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro), si ritiene ammissibile la possibilità che tale soggetto effettui il sopralluogo, purché il delegante dichiari sotto la propria responsabilità che il dipendente che effettua il sopralluogo è in somministrazione dall’agenzia di lavoro interinale e lavora all'interno dell'impresa.

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